Il Decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2022 prevede nuove misure per la prevenzione all’infezione dal virus SAS-CoV-2, fino al termine attuale (31/03/2022) dello stato di emergenza, disponendo quanto segue:
- Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022;
- Dal 10 gennaio è previsto l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi:
- Servizio di trasporto, compresi quelli locali e regionali;
- Servizi di ristorazione all’aperto;
- Accesso negli alberghi, sagre, fiere, convegni, congressi;
- Utilizzo piscine e impianti sciistici.
- Dal 20 gennaio scatta l’obbligo di green pass base per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici;
- Dal 1° febbraio è stabilito l’obbligo vaccinale per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- Dal 1° febbraio il Green pass base è esteso ai clienti di pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. Restano esclusi i negozi che vendono alimentari, le farmacie e le attività destinata alle “esigenze essenziali e primarie della persona”. Per le persone che accedono senza Green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del documento verde se omette il controllo;
- Dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad esibire il super green pass. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500.
NUOVO OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI E SANZIONI
Dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022. La vaccinazione resta comunque omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante.
Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità del green pass, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro una tantum. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
Inoltre, dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad esibire il super green pass.
Dal 1° febbraio è stabilito l’obbligo vaccinale per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS RAFFORZATO: MODALITÀ DI VERIFICA, SOSPENSIONE E SANZIONI
In materia di controlli e sanzioni il nuovo decreto riprende le disposizioni già in vigore dallo scorso 15 ottobre, valide per Green Pass semplice e valide ad oggi per tutti i lavoratori, sia soggetti a Green Pass semplice che rafforzato:
- chi non possiede il super Green Pass o ne risulta privo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, non può accedere ai locali e deve essere considerato assente, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- per coloro che accedono ai locali aziendali senza averne titolo è confermata la sanzione da € 600 a € 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dal CCCNL applicato (di primo o secondo livello, ovvero nazionale, territoriale o aziendale): a tal proposito ricordiamo l’obbligo di pubblicità dei contenuti dello stesso, affinché il provvedimento disciplinare non sia considerato nullo e quindi privo di effetti.
Anche la sostituzione dei lavoratori sospesi rispetta le regole precedentemente in vigore: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
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